Retribuzione di risultato di annualità precedenti per la dirigenza
ARAN ha risposto (AFL 90) al seguente quesito:
Gli incrementi delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 relativo all’area delle Funzioni locali hanno un vincolo di destinazione? La parte di tali risorse destinata a retribuzione di risultato, relativa ad annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), può essere erogata senza riaprire le contrattazioni integrative? Sempre in merito alle predette risorse relative a precedenti annualità, ai soli fini di contabilizzazione delle stesse nelle rilevazioni di conto annuale, è possibile considerarle risorse da indicare nel conto annuale 2024 relative a precedenti annualità?
RISPOSTA
La disciplina dell’art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024 prevede espressamente che “1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi percentuali da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione:
- 0,46% a decorrere dal 01.01.2020;
- rideterminata nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.”
Le predette risorse, così come calcolate nella misura dello 0.46 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2018, incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2020, rideterminate nel 2,01% a decorrere dal 1.01.2021.
Le stesse, come indicato al comma 2, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 37, commi 4 e 5, e per la parte residuale sono destinate alla retribuzione di risultato. Pertanto le risorse di cui trattasi concorrono a finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall’applicazione del comma 4.
Relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi.
Ai fini della rilevazione dei dati nel conto annuale non è necessario riaprire le rilevazioni degli anni precedenti. La retribuzione di risultato, comprensiva degli incrementi relativi alle annualità pregresse, andrà registrata nella correlata voce di spesa della tabella 13 del conto annuale 2024.