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Retribuzione aggiuntiva SSN alle farmacie fuori campo IVA

L'erogazione della "remunerazione aggiuntiva" introdotta dalla legge di bilancio 2023 a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN è un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell'IVA. Lo chiarisce la risposta di consulenza giuridica n. 2/2023 dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche sulla base della sperimentazione di cui al decreto legge n. 41 del 2021, prevede il riconoscimento "a regime", a partire dal 1° marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, finalizzata a "salvaguardare la rete di prossimità rappresentata" da queste ultime.
L'erogazione delle somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco. L'elemento di novità rispetto alla precedente normativa - per il quale già l'Agenzia delle entrate aveva previsto l'esclusione in alcune Risposte - è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale per la presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34 -bis , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Pertanto l'erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.
Tali disposizioni inducono dunque a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.