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Restituzione somme indebitamente percepite al lordo di imposta

Nella risposta n. 291/2019 l'Agenzia delle entrate ribadisce il proprio orientamento (contrario a quanto statuito da giurisprudenza, v. es. Corte di Cassazione, Ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2135 o sentenza 12933 del 24 maggio 2018, antecedenti all'emanazione del DM 5/4/2016, v. oltre) in base al quale la restiuzione di somme indebitamente percepite, assoggettate a ritenuta, debba essere effettuata al lordo delle imposte (e non al netto), costituendo poi onere deducibile nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR.
Non è, pertanto, necessario esperire alcuna procedura per il recupero delle predette ritenute versate all'Erario in qualità di sostituto d’imposta.
Nel caso di specie, poiché il rapporto di lavoro è, nel frattempo, cessato, l'ex datore sarà tenuto a rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione, al fine di consentire agli ex-dipendenti medesimi di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell’onere deducibile in esame. Il predetto onere, come già precisato, corrisponde all’importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all’atto del pagamento delle somme stesse. 
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione delle somme in questione può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, l’ex dipendente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto - determinato applicando a tale importo l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato TUIR - secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2016, il quale ha regolato proprio le "Modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo".