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Restituzione oneri di urbanizzazione, i principi contabili osano

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere sussistente il diritto del privato alla restituzione di quanto pagato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire. Recentemente si è espresso in tal senso anche il Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 349. Gli oneri concessori sono connessi strettamente alla facoltà di costruire; non sono dovuti in caso di rinuncia, di mancato utilizzo o di decadenza del permesso di costruire. In queste circostanze il Comune è obbligato "alla restituzione delle somme incassate, perché il relativo pagamento risulta privo della causa originaria dell’obbligazione di dare e, corrispondentemente, il privato ha diritto a pretenderne la restituzione".

La prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il privato ha comunicato al Comune l’intenzione di non procedere o proseguire nella costruzione oppure dal momento in cui il Comune ha fatto valere la decadenza per scadenza dei termini iniziali o finali.

Nonostante questa certezza giuridica, che da tempo complica i piani degli uffici ragioneria comunale, il DM 01.09.2021 Ministero Economia e Finanze di modifica ai principi contabili di cui Dlgs 118/2011 e smi, inserisce in un esempio una frase che lascia perplessi.

Il caso è riportato nell’esempio n. 19 del principio applicato di competenza economica All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi: “Nel corso del medesimo esercizio, un’impresa, che nell’esercizio precedente aveva ottenuto il permesso di costruire ed effettuato il pagamento degli oneri concessori, avendo rinunciato o interrotto la realizzazione delle opere assentite, chiede al Comune la restituzione delle somme versate.

Al riguardo si rappresenta che, qualora un privato rinunci ad effettuare i lavori e pertanto non utilizzi il permesso di costruire, o interrompa i lavori prima della conclusione, l’Amministrazione è tenuta alla restituzione solo in caso di previsione regolamentare.

Quindi secondo il MEF il rimborso di quanto pagato dal privato a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, non è un dato certo. Basterebbe una modifica regolamentare per annullare tale diritto?

A seguito – prosegue il principio contabile - della rinuncia o interruzione dei lavori e della richiesta di restituzione delle somme già versate da parte di un privato, nel caso di previsione regolamentare e nel rispetto della stessa, effettuate le necessarie verifiche il Comune impegna euro XY alla voce U.2.05.04.05.001 “Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso” e, in contabilità economico patrimoniale registra l’onere determinato dalla restituzione all’impresa dei permessi di costruire e il correlato debito.

Si rileva, in proposito, che in precedenza la scrittura in COGE relativa al rimborso degli oneri di urbanizzazione prevedeva la registrazione, in dare, della riduzione delle riserve da permessi di costruire, il cui meccanismo è stato modificato dallo stesso nuovo DM MEF.