Restituzione di somme indebitamente percepite da eredi: chiarimenti in caso somme giacenti su c/c
Anche in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell'Amministrazione alla restituzione dell’indebita pensione - presupponendo il soggetto ancora in vita - percepita dagli eredi, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 8/E del 2021, il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta previsto dall’art. 150 comma 2 del D.L. 34/2020 sorge con riferimento al periodo d'imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, anche da soggetti diversi dal beneficiario o suoi eredi, come l’istituto di credito relativamente alle somme giacenti sul conto corrente. Lo chiarisce la Risposta n. 7/2025.
L'articolo 150, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che "i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."
Al riguardo, la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E ha chiarito che “il recupero delle ritenute Irpef (''operate e versate'') attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si ritiene che la ''definitività'' della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito d'imposta, a prescindere dall'importo effettivamente corrisposto dal sostituito. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Tuttavia, si ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la restituzione”.
A tal fine, è irrilevante che la restituzione delle somme sia eseguita da un soggetto che ne abbia comunque la disponibilità, diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili.
Nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l’Amministrazione ha quindi diritto di fruire del credito d'imposta anche con riferimento all'importo giacente nel c/c, limitatamente alle somme effettivamente restituite dall'istituto di credito.
Al fine di godere del beneficio in parola, l’Amministrazione deve:
- rilasciare all'erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte ''dati anagrafici'' i dati relativi al defunto ed esponendo, al punto 477, l'importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;
- esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770 / 2025 l'importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.