Restituzione capacità assunzionale dall'Unione
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera 41/2022, si è espressa nel senso che il Comune, che in conformità alle norme di legge e statutarie receda da un’Unione, ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale nell’ipotesi in cui il dipendente originariamente trasferito all’Unione, quale risorsa destinata alla funzione stessa, sia cessato nelle more dello svolgimento della medesima funzione presso l’Unione.
Se infatti, a norma dell’art. 32 comma 5 primo periodo del d.lgs. 267 del 2000, all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite, d’altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono “restituite” le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell’avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l'amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato. In caso di recesso del Comune dall’Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell’Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi “restituita” nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.