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Responsabilità del ragioniere e dei revisori sul riaccertamento dei residui (aggiornamento)

Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata rileva che la

ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile .


LA PROCEDURA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO E' IN CAPO AD OGNI RESPONSABILE DI SETTORE che redige un atto di ricognizione, di cui si assumere le proprie responsabilità rilasciando il parere di regolairtà tecnica. Ogni residuo da residuo conservato o eliminato deve essere motivato, come pure gli accertamenti e gli impegni di competemza 2024, che possiono essere confermati, eliminati, reimputati.

Ma se compete unicamente ad ogni responsabile di settore decidere se mantenere o meno un residuo, perchè la Corte dei Conti invoca anche la responsabilità del dirigente finanziario? Perchè quest'ultimo rilasciando il parere di regolairtà contabile deve verificare le motivazioni dell'operazione di riaccertamento. Ad esempio, se un settore decide di conservare un residuo deve dare dimostrazione della fattura ricevuta, fattura da ricevere o altra documentazione contabile (su contributi e altre obbligazioni non commerciali). La ragioneria, firmando il parere di regolarità contabile diventa corresponsabile dell'operazione e deve riscontrare tutti i giustificativi che consentono di concretizzare quanto sopra. In caso di mancato riscontro, l'atto è incompleto e necessita di parere di regolarità contabile negativo da parte del settore finanze.

La Corte dei Conti Liguria con delibera n. 94/2020 (tra le tante) ricorda che l'attività di riaccertamento dei residui costituisce, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge (art. 228, co.3, del D. Lgs. n. 267/2000). Esso è caratterizzato da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio.

E' inutile rimarcare la necessità di procedere al riaccertamento ordinario, dei residui da residuo e degli accertamenti ed impegni di competenza sull'anno concluso, con atto di ricognizione del residui da parte di ogni responsabile di settore. Se il responsabile di ragioneria si assume impropriamente il compito di rivedere i residui degli altri settori, commette una irregolarità e si accolla una responsabilità ancora maggiore in caso di revisione non corretta, che può portare a situazioni difficilmente rimediabili, dallo squilibrio conseguente a determinazione di risultati di amministrazione non veritieri; alla violazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, al falso ideologico.

Come è inutile rimarcare che i residui attivi con anzianità superiore a 5 anni devono essere stralciati dal conto del bilancio in quanto influenzano il risultato di amministrazione (Corte Conti Marche n. 144/2023) e che i residui passivi se sono davvero residui (da pagarsi entro 30 giorni) non possono avere anzianità superiore all'esercizio in chiusura, fatto salvo casi da dimostrare analiticamente.

Non diversa è la posizione dell'Organo di revisione, che rischia il falso ideologico se attesta la regolarità di atti di riaccertamento ordinario dei residui irregolari e incompleti, come conferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 33843/2018.