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Responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR

Il Decreto legge n. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" prevede all’art. 2 disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. In particolare:

1.Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.

2.La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la Struttura di missione PNNR, sentita la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

3.Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E' fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.

4.La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.