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Responsabilità e stretta connessione tra l’interesse del socio e della partecipata

Nell’esaminare un piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute da un ente locale, la Corte dei Conti Abruzzo, richiamando la deliberazione n. 475/2015/PRSE della Sezione Lombardia, ha ricordato che “può costituire fonte di responsabilità per l’ente locale socio l’agire uti socius-dominus perseguendo un obiettivo che è in contrasto con l’interesse della società controllata. … La regola di buona fede impone che il socio ed, in particolare, quello in grado di esercitare una posizione di influenza dominante sulla società eserciti ragionevolmente i poteri attribuitigli, non impiegando il proprio "diritto corporativo" in pregiudizio della società, assumendo decisioni in grado di mettere a rischio il patrimonio o la capacità di profitto dell’impresa. … Una corretta dinamica sociale presuppone, dunque, che vi sia un contemperamento tra interesse dei soci uti singuli e interesse sociale. Quest’ultimo appare declinabile – oltre che come interesse collettivo dei soci all'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro - come interesse dell'ente personificato alla destinazione del suo patrimonio al conseguimento dell'oggetto sociale, ovvero come un interesse a contenuto patrimoniale, e precisamente in quello che il patrimonio sociale non sia danneggiato dalla deliberazione dell’assemblea (Cass. civ., 11 marzo 1993, n. 2958).” (Corte dei Conti Abruzzo, deliberazione n. 281/2021/PRSE, depositata il 16/07/2021)