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Responsabilità dirigenziale per i ritardi nell'attuazione del PNRR

La Corte dei Conti, Collegio controllo Concomitante, con delibera n. 17/2023 ha rilevato la responsabilità dirigenziale nell’attuazione dei fondi PNRR.

Il Collegio del controllo concomitante, al termine delle verifiche al 31.3.2023 condotte sull’investimento 3.3 M2C2- PNRR Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno accerta il mancato conseguimento della milestone europea al 31.3.2023 M2C2-14 notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, tenuto conto che risultano ammesse a contributo n. 35 proposte progettuali (-12,5% rispetto all’obiettivo minimo pari a n. 40 proposte), per un importo totale pari a € 101.887.831,50 (44% delle risorse potenzialmente erogabili, pari a € 230.000.000); raccomanda la prosecuzione delle interlocuzioni avviate con l’UE, al fine di definire lo sviluppo futuro dell’investimento (riduzione del target quantitativo e contestuale rimodulazione delle risorse finanziarie allocate ovvero pubblicazione di un nuovo bando per la realizzazione di un numero almeno pari a n. 5 stazioni di rifornimento), pur tenendo conto che allo stato attuale, successivo alla scadenza della milestone europea del 31.3.2023, tali interlocuzioni non sono state ancora riscontrate ufficialmente dall’UE; segnala al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il mancato rispetto della quota pari al 40% prevista per le regioni del Mezzogiorno dal D.L. n. 77/2021, al fine di sottoporre tale caso di scostamento, ove necessario, alla Cabina di regia, per l’adozione delle occorrenti misure correttive e la proposta delle eventuali misure compensative, ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis del citato decreto.

La vigente normativa tipizza vari esiti dell’attività di controllo concomitante, così schematizzabili:

a) nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, legge n. 15/2009 (gravi irregolarità gestionali, gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione), comunicazione, per il tramite del Presidente della Corte, al Ministro, il quale può disporre la sospensione dell’impiego delle somme, in quanto espressamente richiamata dall’art. 22 del d.l. 76/2020; inoltre, in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi: comunicazione al Ministro, il quale rimuove gli impedimenti o adotta gli atti previsti dalla norma;

b) nei casi previsti dall’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 (gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi), comunicazione all’Amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

l Collegio ritiene altresì che le criticità rilevate sull’attuazione del PNRR, alla luce del loro impatto sul mancato conseguimento della milestone europea, per l’importanza rivestita dalla stessa, e del concreto rischio di riduzione del contributo finanziario messo a disposizione dall’UE, all’esito del procedimento di cui al citato art. 24 del Regolamento n. 2021/241/UE, possano essere qualificabili quali “gravi irregolarità gestionali” ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020, ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimettendo all’Amministrazione la concreta individuazione dei dirigenti responsabili delle stesse e l’adozione delle relative procedure previste dall’ordinamento, tenuto conto che la norma citata delimita i poteri della Corte dei conti, in sede di controllo concomitante, all’accertamento delle gravi irregolarità gestionali suddette, mentre la responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del vigente CCNL relativo al personale dell’area Funzioni centrali, “è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente”.