Responsabilità del Segretario comunale anche in assenza di parere di legittimità
La Corte conti Veneto Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 251/2022 ha condannato Dirigente ufficio tecnico comunale e Segretario generale per il danno conseguente all’inadempimento da parte di società di costruzioni dell’obbligo di trasferimento della proprietà di tre unità immobiliari costruende nell’ambito di un Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica su terreni in parte di proprietà del Comune medesimo e da questo trasferiti in proprietà alla ditta realizzatrice. Il Comune ha attuato la cessione ma non ha ricevuto quanto oggetto della permuta, a causa di procedura concorsuale della società, che non ha neppure finito le opere di urbanizzazione previste.
A seguito dell’atto di permuta il Comune ha ceduto immediatamente beni pubblici a fronte dell’aspettativa incerta di ottenere nel futuro il bene permutato; l’errore ritenuto grave dalla Procura è stato quello di non aver ottenuto garanzie reali o fideiussioni a fronte della prestazione della società.
I doveri richiamati dalla Corte dei conti incombono sia sul Segretario comunale, sia sul Dirigente in questione.
Quanto al Segretario comunale, la posizione “è disciplinata dall’art. 97, comma 2, TUEL, in base al quale il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e, soprattutto, funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In tale prospettiva, ancorchè il legislatore abbia eliminato l’obbligatorietà del parere del Segretario generale (l. n. 127 del 1997), in linea generale l’art. 97 del TUEL ha in sostanza potenziato la posizione di garanzia del Segretario generale concernente la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, intestandogli precisi obblighi di protezione (collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell’ente) e di controllo (sovrintendenza e coordinamento nei confronti dei dirigenti ex art. 97 comma 4, TUEL). In particolare, proprio la funzione di assistenza giuridico- amministrativa – che nel caso in esame è stata omessa - impone al Segretario comunale l’adozione di iniziative atte a orientare e mantenere l’azione amministrativa dell’ente nell’ambito dei canoni della legalità.” (Sez. III App., n. 22/2021).
Come evidenziato dalla Procura, poi, l’art 28, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune in questione ratione temporis vigente espressamente poneva in capo al Segretario comunale il compito di esprimere il parere di conformità normativa sulle proposte di deliberazione degli atti di competenza della Giunta e del Consiglio.
Quanto al Dirigente, è noto che la posizione dei dirigenti “ è disciplinata dall’art. 107 TUEL, che assegna loro i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da attuare con autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo”, di talchè ad essi incombe il rispetto delle “regole di gestione a contenuto latamente cautelare, poste a tutela dell’integrità delle casse comunali”.