Responsabilità del Rup per danno erariale
La Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza nr. 22 del 29/01/2024, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla responsabilità del Rup per danno erariale. La sentenza impugnata dinnanzi alla Sezione Centrale d'Appello condannava il Responsabile Unico, a titolo di responsabilità erariale, derivante dalla inutilizzabilità di imponenti opere pubbliche infrastrutturali, realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni.
I giudici confermano anche in appello la condotta illecita tenuta dal Rup, in parte di tipo commissivo e in parte di tipo omissivo: “….avendo costui, da una parte, attestato la regolarità autorizzatoria dei lavori da appaltarsi e, dall’altra, mancato di verificare siffatta compatibilità, chiedendo le eventuali autorizzazioni del caso alle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ..”
Rileva il Collegio come il RUP si fosse adoperato solo in un secondo momento per correggere la procedura, evidenziando così la consapevolezza di aver mancato di adempiere ai propri doveri d’ufficio. I giudici d’Appello procedono, pertanto, alla conferma della sentenza impugnata.
La sentenza in questione è utile per comprendere la natura e i compiti del RUP alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Codice, che ha responsabilizzato maggiormente il ruolo e le funzioni del "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO".