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Responsabilità degli amministratori sulle società partecipate

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 87/2021/PRSE, ha sottolineato “la necessità per l’Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull’andamento degli organismi partecipati, di cui è stata mantenuta la partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell’Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo”.

In tal senso, la Corte ha, pertanto, raccomandato all’Ente socio “di procedere ad un attento e rigoroso monitoraggio dell’andamento delle proprie partecipazioni, rammentando all’Amministrazione comunale che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori”.