Responsabili dei servizi attestano il corretto riaccertamento dei residui
Come noto, la delibera di Giunta relativa al riaccertamento ordinario dei residui è preceduta da diverse (una per responsabile) determine di ricognizione dei residui, dove ai sensi di quanto chiarito dal punto 9 del principio di competenza finanziaria potenziata, ogni responsabile verifica:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile
Nell’atto di ricognizione, ogni responsabile richiama in premessa la responsabilità del servizio assunta con delibera di Giunta o Decreto sindacale numero X del YYKK
Occorre poi richiamare l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
Occorre quindi richiamare l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili".
Si rileva che Responsabile finanziario, ha trasmesso (in data YK) al l’elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;
Si attesta che il Responsabile di ogni servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e smi;
Si attesta la necessità di approvare ai fini ricognitori le risultanze dell’attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;
Si richiamano: a) l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019; b) l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione; c) l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;
Si determina di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e in particolare:
- l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019;
- l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
- l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019, da allegare al provvedimento;
Si determina di trasmettere gli elenchi dei residui di cui al punto precedente alla Giunta comunale, per il tramite del Servizio Finanziario ai fini dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa