← Indietro

Responsabile di procedimento sui conti degli agenti contabili

L’art. 139 del codice di giustizia contabile – Dlgs 174/2016 – dispone  che gli agenti contabili entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che parifica il conto giudiziale e lo deposita,  unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Il Testo Unico Enti locali tratta la materia degli agenti contabili all’art. 226 "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto" e all’art. 233 "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto"

L’art. 93 comma 2 del Tuel dispone, in materia di responsabilità patrimoniale, che "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"

Pur considerando i tempi più ampi per l’approvazione del rendiconto 2019, la cui scadenza è stata fissata al 31 maggio prossimo dall’art. 107 comma 1 DL 18/2020, è opportuno che l’amministrazione concluda in questi giorni la parifica dei conti giudiziali, che sarà stata preceduta, anche da parte dell’organo di revisione, da controlli specifici sulla regolarità del maneggio di denaro e materia