Respinto ricorso sul punteggio minimo al concorso
Il TAR Lazio, con sentenza n. 2805/2022 ha respinto il ricorso di un candidato a un concorso pubblico che aveva rilevato non corretto il voto di sbarramento pari a 7/10 per il superamento della prova d’esame. Il ricorrente ha evidenziato che i candidati che di fatto avrebbero – secondo la sua tesi – comunque superato la prova avendo acquisito punteggio 6/10, non hanno avuto la possibilità di partecipare allo scorrimento della graduatoria in presenza di posti liberi rispetto a quelli messi a concorso.
Secondo il TAR Lazio, lo scorrimento di una graduatoria è un’attività che la p.a. pone in essere quando, in conseguenza di un ulteriore fabbisogno ordinario di personale da assumere, decide di attingere da un elenco graduato formato all’esito di una precedente procedura selettiva, senza indire un nuovo concorso per individuare i candidati migliori con cui stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Costituisce jus receptum, peraltro, il fatto che detto scorrimento sia praticabile esclusivamente nei confronti dei candidati idonei non vincitori, ossia di quei soggetti che pur avendo superato tutte le prove concorsuali non si siano collocati in posizione utile per l’immissione in ruolo ma siano comunque inseriti nella graduatoria finale in quanto soggetti idonei.
Tanto chiarito, appare evidente come, nel caso di specie, parte ricorrente non possa aspirare ad alcuno scorrimento di graduatoria, atteso che non avendo superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge a monte e riproposta dal bando di concorso, non è risultata essere tra i candidati idonei all’esito della procedura selettiva in parola.