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Residui attivi con più di 5 anni, tutti eliminati

I residui attivi con oltre 5 anni di anzianità (2018 e precedenti) devono essere stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nel conto di Stato patrimoniale se tali residui sono stralciati in quanto dubbi o inesigibili. Se sono stralciati in quanto insussistenti o prescritti (danno erariale) allora devono essere eliminati anche i rispettivi crediti dallo Stato patrimoniale.

Sono stralciati anche i residui attivi sorretti da Ruolo.

Per i residui attivi con più di 5 anni la regola è “stralciare fino a prova contraria”. Per i residui attivi da 3 a 5 anni la regola è “tenere fino a prova contraria”. I residui attivi più recenti vanno comunque controllati ad uno ad uno, eliminandoli comunque se sono dubbi o inesigibili.

L’elenco dei residui attivi eliminati è allegato al rendiconto ed è oggetto di continui controlli in quanto l’ente deve esperire ogni iniziativa possibile per il recupero dei crediti stessi.

Numerose sono le espressioni di Corte dei Conti che invitano gli enti a stralciare i residui attivi più vecchi. La normativa, dal suo canto, invita l’ente locale a motivare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi (art. 11 comma 6 lett. e) Dlgs 118/2011 e smi).

La Corte Conti Marche, con delibera n. 144/2023 ha riscontrato, tra l’atro:

-per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;

-per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

-per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP).

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.