Requisiti società in house, il fatturato 80% è quello aggregato
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con atto di segnalazione AS1876 del 9 gennaio 2023, ritiene che il requisito della soglia di fatturato superiore a 80% per la sussistenza della condizione ex art. 16 TUSP Dlgs 175/2016, si possa calcolare la somma tra i ricavi della capogruppo e delle società sue controllate.
Nel parere reso, l’AGCM ha infatti evidenziato come “le società in house, pur presentando una personalità giuridica formalmente distinta dall’ente pubblico socio, in virtù dell’approccio funzionale che caratterizza l’istituto possono essere considerate un’articolazione organizzativa dell’ente pubblico in tutti i settori in cui operano, anche attraverso le proprie partecipate in posizione di controllo ex art. 2359 c.c. Ciò del resto giustifica l’affidamento diretto in modalità in house providing e la mancanza di confronto competitivo per la selezione del fornitore del servizio. Ne discende che, per la giurisprudenza, con specifico riguardo al requisito dell’attività prevalente, vada considerato il fatturato a livello consolidato e non già quello prodotto dalla sola capogruppo affidataria in house.