Requisiti economici dell'operatore, per l'utile si considera la media del triennio
Il TAR Puglia, con sentenza n. 570/2024 ha fornito interpretazione in merito all’applicazione dell’art. 100 Dlgs 36/2023 Codice dei Contratti, in base al quale “le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
Il caso riguarda l’aggiudicazione di un appalto da parte di una impresa che ha dichiarato di aver conseguito negli ultimi tre anni utile di esercizio, pur avendo sopportato nell’anno 2020 una perdita da conto economico, beneficiando tuttavia delle agevolazioni Covid che hanno consentito il ripiano in 5 anni.
Secondo la ricostruzione interpretativa offerta dalla ricorrente, rileva il TAR, l’utile di esercizio maturato dall’operatore economico dovrebbe necessariamente riguardare, in accordo con il dato letterale delle norme richiamate, ciascun singolo anno finanziario di riferimento; per converso, in accordo con una diversa lettura prospettata dalle controparti, l’utile preteso dalla disciplina di gara atterrebbe unicamente al triennio complessivamente considerato, i singoli bilanci fungendo unicamente da riscontro documentale al fine di dimostrare l’effettiva produzione dell’utile dichiarato dal partecipante. Il Collegio condivide tale seconda lettura ermeneutica.
In primo luogo, sotto il profilo testuale, le disposizioni de quibus, nello stabilire il requisito di capacità economico-finanziaria di cui si discute, non risultano prevedere in via espressa che l’utile di esercizio “realizzato negli ultimi tre anni finanziari” dall’operatore debba essere stato necessariamente maturato dall’operatore nel corso di ogni singolo anno dell’arco temporale considerato. Ciò porta ad escludere, pertanto, la lettura “restrittiva” prospettata dalla ricorrente.
In secondo luogo, da un punto di vista sistematico, una simile interpretazione non appare neppure coerente con il contenuto di ulteriori previsioni poste dalla stessa lex specialis, atteso che, nelle successive norme riguardanti il diverso requisito di capacità tecnica, la disciplina di gara opera un puntuale riferimento ad ogni singolo anno del più ampio periodo valutabile (si veda, ad esempio, il requisito di cui all’art. 11, lett. c, punto 2, del Bando di gara, ove viene richiesto all’operatore partecipante di aver svolto “in ciascuno degli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022)” il servizio di refezione scolastica per un numero medio di 27.000 pasti annui; in maniera identica anche l’art. 6, lett. c, punto 2, del Disciplinare).
Si rileva, in ultimo, che la ricostruzione interpretativa propugnata dalla ricorrente si pone, altresì, in evidente discrasia con lo stesso disposto normativo dell’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 – applicabile alla procedura di specie e richiamato, peraltro, anche nel corpo degli stessi artt. 11 del Bando di gara e 6 del Disciplinare – il quale, nell’enucleare in chiave essenzialmente tassativa i possibili “requisiti di ordine speciale” dell’operatore partecipante (cfr. art. 10, comma 3, nonché art. 100, comma 12), stabilisce la possibilità per l’Amministrazione di richiedere, quale requisito di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b), “un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura” (art. 100, comma 11), mostrando, dunque, di considerare rilevante unicamente il complessivo triennio antecedente di riferimento (non anche il singolo anno componente il medesimo triennio).