Requisiti di ammissione alle procedure concorsuali
Il Dipartimento Funzione Pubblica, con parere n. 402/2022 si è espresso sull'applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 487 del 1994 in materia di requisiti di ammissione alle procedure concorsuali.
Il recesso per responsabilità dirigenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 e - per il personale dirigenziale degli enti locali – dall’art. 3 del CCNL dell’AREA II del 22 ottobre 2010, è una fattispecie introdotta con la privatizzazione e, pertanto, estranea ai casi di cessazione del rapporto di impiego previsti dal d.P.R. n. 3 del 1957 richiamati dall’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994.
In termini astratti e generali -, stante il dettato dell’art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale ed il vigente ordinamento, non sussistono elementi per ricondurre il recesso per responsabilità dirigenziale alla casistica della citata previsione del decreto presidenziale, in assenza di previsioni espresse in tal senso.