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Requisiti dell'utilizzo indiretto ai fini IMU

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30873 del 03/12/2024 si è occupata dei requisiti dell’utilizzo indiretto ai fini dell’esenzione IMU. Il Comune proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’IMU in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comune del quale il contribuente aveva concesso in “locazione” per la durata di 75 anni ad un canone irrisorio di € 6,50 per anno una porzione di immobile alla Curia Generalizia per lo svolgimento di attività didattica (asilo-nido) e per residenza delle suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione per lo svolgimento delle attività istituzionali (scuola materna), ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul rilievo che i presupposti per il riconoscimento alla contribuente dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quale richiamato dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sussistessero in relazione all’anno di riferimento, nonostante l’utilizzazione indiretta (riqualificata ope iudicis in termini di concessione in comodato) di una porzione dell’immobile da parte dell’ente proprietario.