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Rendiconto e società partecipate, le verifiche da fare

In materia di società partecipate il rendiconto 2022 dell'ente locale deve verificare in particolare i seguenti elementi:

Verifica in conto di Stato patrimoniale della corretta valutazione della quota posseduta. Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”. A tal fine:

- la perdita d’esercizio della partecipata, per la quota di pertinenza, è portata al conto economico, e ha come contropartita, nello stato patrimoniale, la riduzione della partecipazione azionaria

- gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l’incremento della partecipazione azionaria.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, necessario per l’adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti di società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. La norma di cui art. 11 comma 6 lett. j Dlgs 118/2011 e smi dispone che tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Verifica di eventuali perdite di esercizio. L’art. 21 del TUSP dispone che nel in cui società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale adempimento deve essere rispettato anche per gli enti partecipati, in particolare aziende speciali e istituzioni, ai sensi art. 1 commi 550 e seguenti Legge 147/2013.

Attestazione rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi.

Verifica ed illustrazione di eventuali criticità emerse nelle procedure di controllo ex art. 147 quater Tuel.



Delfino & Partners affianca gli enti locali soci nelle procedure di controllo con società ed enti partecipati, anche tramite un software specifico su è stata sviluppata internamente l'analisi.