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Rendiconto e doppia asseverazione: essenziale la riconciliazione delle poste

In vista della definizione del rendiconto 2023, è il momento per le Amministrazioni di mettere a frutto il presidio condotto sulle proprie partecipate, addivenendo alla riconciliazione dei rapporti finanziari reciproci.

Nel merito si ricorda l'indirizzo della Corte dei Conti Umbria che, esprimendosi riguardo l’obbligo di doppia asseverazione di crediti e debiti da parte degli organi di controllo dell’Ente e delle partecipate, ha sottolineato come tale informativa sia “sempre necessaria”.

Ove si rilevi un inadempimento, sarà onere del “soggetto incaricato della revisione dell’ente” provvedere alla segnalazione “all’Organo esecutivo dell’ente stesso, ai fini della adozione dei conseguenti provvedimenti volti alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

In particolare, nel caso in cui dall’istruttoria risultino “somme non riconciliate”, l’Amministrazione sarà “tenuta ad attivarsi fattivamente in merito all’analisi” di tali valori “esercitando altresì ogni prerogativa connessa al proprio status di socio”.

Altresì, “Laddove … dovessero permanere poste non riconciliate per legittime differenti valutazioni da parte delle proprie partecipate l’Ente dovrà assumere le determinazioni conseguenti ovvero agire per l’accertamento (e riscossione) delle proprie pretese ovvero, prendendo atto della correttezza della valutazione operata dalla controparte, operare le necessarie operazioni di rideterminazione dell’entità dei propri crediti o debiti. Laddove la situazione di incertezza dovesse protrarsi nel tempo (ad esempio per più esercizi) l’Ente dovrà interrogarsi in merito alla necessità di accantonare congrue risorse volte a neutralizzare in bilancio le partite non riconciliate trattandosi di rischi latenti che in ossequio al principio di prudenza contabile devono essere tempestivamente neutralizzati. Parimenti l’Ente ha l’onere di esercitare le proprie prerogative di socio, anche in sede contenziosa, laddove un proprio ente partecipato non abbia ottemperato con tempestività all’obbligo di redigere e di approvare il bilancio nei termini di legge o statuto. E’ evidente infatti come la mancata approvazione del bilancio incida anche sull’effettività delle attività di monitoraggio operata dal Comune sul proprio ente partecipato” (Corte dei conti Umbria, deliberazione n. 146/2023/PRSE).