← Indietro

Rendiconto e bilancio analizzano il tipo di disavanzo

Anche il rendiconto 2020 e il bilancio 2021-2023 (risultato presunto) metteranno in luce, per gli enti locali in disavanzo, almeno 8 tipologie di disavanzo:

1) Da riaccertamento straordinario dei residui (in max 30 anni);

2) Dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo semplificato al metodo ordinario (in 15 anni a partire dal 2021);

3) Dalla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 (per la medesima durata della restituzione dell’anticipazione di liquidità);

4) Dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte Costituzionale e di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, come previsto dall’art. 1 comma 876 della L 160/2019 (in tre anni);

5) Da disavanzo tecnico (art. 3 comma 13 D. Lgs, 118/2011);

6) Dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000, art. 11 bis comma 6 D.L. 135/2018 (in 5 anni);

7) Dal disavanzo ordinario di amministrazione art. 188 del D. lgs. 267/2000 (max 3 anni ma non oltre la durata della consiliatura);

8) Da piano di riequilibrio economico – finanziario (da 4 a 20 anni a seguito del D. L. 34/2019, in riferimento agli Enti colpiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che ha dichiarato incostituzionale il comma 714 art. 1 della L. 208/2015 ).

Il DM MEF 07.09.2020, di modifica dei principi contabili ex Dlgs 118/2011 e smi, ha spiegato che l’ente locale deve analiticamente dimostrare nella relazione al rendiconto, ma anche nella nota integrativa al bilancio di previsione per il risultato presunto, le cause del disavanzo, la tipologia, i tempi e le modalità di assorbimento.