Rendiconto 2023, dai parametri deficitari allarme anche in caso di una sola incongruenza
L’art. 242 del Tuel dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
Quest’ultimo inciso non deve mettere in secondo piano il rendiconto dell’ultimo esercizio di riferimento, che anzi deve essere quantificato anche rispetto a tali parametri.
Inoltre, è importante rilevare che a prescindere dalla situazione di effettiva deficitarietà – istituto che finora non ha funzionato a dovere visto che molti enti che hanno applicato il riequilibrio pluriennale e il dissesto non sono passati in precedenza dallo stato di deficitarietà – l’ente locale deve preoccuparsi anche dell’eventuale incongruenza di un solo parametro, come rileva la Corte dei Conti in numerose pronunce, e attivarsi immediatamente il suo superamento.