Rendicontazione progetti in materia economica e sociale
La Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026 – all’art. 1 comma 772 ha previsto:
772. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di euro 68.700.000 per l'anno 2026 ed euro 67.750.000 per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
In merito, il Ministero dell’Interno comunica oggi che è stato adottato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, datato 21 luglio 2026, diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI», con avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante disposizioni attuative per l’erogazione, il monitoraggio, la rendicontazione e l’eventuale revoca delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1, commi 772, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative agli interventi per i quali il Ministero dell’Interno è stato individuato come amministrazione centrale competente ai sensi dei decreti interministeriali del 10 e del 23 aprile 2026.
Il Fondo è finalizzato all’attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, infrastrutturale, sportiva e culturale, nonché di interventi di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico e di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
Le risorse sono assegnate in favore dei soggetti beneficiari individuati nelle Tabelle A allegate ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni interessate, del 10 aprile 2026 e del 23 aprile 2026, adottati in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 199 del 2025.
Adempimenti dei soggetti beneficiari
Entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso concernente il decreto - tale termine ha carattere ordinatorio - i soggetti beneficiari dovranno trasmettere con nota avente come specifico oggetto “Contributo_Comma_772”, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale finanzalocale.prot@pec.interno.it, l’apposito Template Dichiarativo reso disponibile con il presente comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Al riguardo, si fa presente, che all’interno del medesimo Template, i campi evidenziati in rosso, sono obbligatori.
Monitoraggio ed erogazione delle risorse
Per gli interventi in conto capitale relativi ad investimenti, il monitoraggio sarà effettuato attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche - MOP della Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Rendicontazione, controlli e revoca
La Direzione Centrale per la Finanza Locale conserva il potere di controllo e verifica in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate.
Il soggetto beneficiario decade dall’assegnazione del finanziamento, che deve intendersi pertanto revocato, nei casi previsti dal decreto, tra cui la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle attività previste, la mancata comunicazione di variazioni o aggiornamenti, la presentazione di dichiarazioni mendaci, la rendicontazione carente o irregolare, ovvero l’esito negativo delle attività di controllo e verifica.
In caso di decadenza, revoca o rinuncia al finanziamento, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle risorse ricevute, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Per gli enti locali, salvo restituzione da parte dell’ente, il Ministero dell’interno provvede al recupero delle risorse secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.