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Rendicontazione 5 per mille

In materia di 5 per mille, occorre ricordarsi di effettuare la rendicontazione, penna la restituzione della somma ricevuta anni addietro) al Ministero dell'Interno, con il sorgere di ovvie complicazioni contabili.

I comuni destinatari delle somme del cinque per mille dell’IRPEF redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito rendiconto (D.P.C.M. 7 luglio 2016, art. 2, lett. a) e D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 12, punto 3) secondo specifica modulistica (Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018)

Al fine di rendere uguale la data di ricezione per i comuni inseriti nello stesso provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse si considera convenzionalmente come data di ricezione quella del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione stesso (es. pagamenti eseguiti entro un qualsiasi giorno di maggio si intendono ricevuti da ciascun comune il 1° luglio successivo).

I comuni che hanno percepito somme superiori a euro 20.000, trasmettono il certificato in via telematica entro il trentesimo giorno la scadenza dell’anno prevista per la redazione del rendiconto (es. assegnazione a maggio; rendiconto entro il 30 giugno; trasmissione modulistica entro il 30 luglio). La procedura verrà chiusa inderogabilmente alla data del termine fissato, per cui la mancata trasmissione entro tale data è da considerarsi inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate.

I comuni che hanno percepito somme inferiori a euro 20.000,00 non dovranno inviare modelli telematici ma sono tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare 4/17, aggiornandoli nelle date di attribuzione delle risorse. Detti modelli dovranno essere conservarli ai propri atti per dieci anni, rendendoli disponibili su richiesta di questa Amministrazione oppure di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi (D.P.C.M. 7 luglio 2016 Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018).