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Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023 rilevante IRAP ed IRES

La Risposta n. 107/2024 chiarisce il trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alla "Remunerazione Aggiuntiva 2023" per le farmacie (ex art. 1 c. 532 L. 197/2022) per la quale era stata sancita la non rilevanza IVA "in continuità" con quella adottata durante il periodo emergenziale (Remunerazione aggiuntiva anni 2021 e 2022 ex art. 20 D.L. 41/2021) in quanto qualificabile, al pari di quella precedente (2021-2022), come un "contributo a fondo perduto".

Tale natura non determina automaticamente che la stessa sia anche non imponibile ai fini IRES e IRAP. Infatti, con riferimento alla rilevanza della Remunerazione Aggiuntiva 2023 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è necessario valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 10bis del D.L. n. 137 del 2020 (che aveva consentito di ritenere non tassabile quella riferita agli anni 2021-2022 cfr. la Risposta n. 2/2023).

Con la Remunerazione Aggiuntiva 2023 viene invece introdotto un sistema di remunerazione stabile rispetto a quello emergenziale previsto durante la fase pandemica. L'articolo 1, comma 532 ha stabilito solo la data di decorrenza (1° marzo 2023), senza indicare una data di termine di detta misura. Ad essa non può trovare quindi applicazione l'articolo 10bis del D.L. n. 137/2020, concorrendo secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (quest'ultima, si ricorda, rilevante anche per le amministrazioni pubbliche - escluse da IRES - che abbiano optato per la determinazione con il metodo misto per le farmacie gestite direttamente).