Relazione unica appalti sopra-soglia: obblighi di inserimento dal 10 dicembre e modello ANAC
Con comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, l'ANAC fornisce "Indicazioni in merito alla redazione delle relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dagli articoli 99 e 139 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
L'art. 99 del Codice stabilisce che, per ogni appalto od ogni accordo quadro - esclusi quelli con unico operatore o per i quali l'accordo contiene tutte le indicazioni o i termini per eseguire le prestazioni - di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le informazioni sull’aggiudicazione indicate nella disposizione medesima. Se le medesime informazioni sono indicate nell'avviso di aggiudicazione, la relazione può far riferimento a questo. La relazione o i suoi principali elementi son comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.
Analoghi obblighi sono previsti dall’articolo 139 del Codice dei contratti pubblici con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali.
Poiché il rispetto degli obblighi rappresenta una delle condizioni abilitanti per l’accesso ai fondi comunitari, il Comunicato precisa che le stazioni appaltanti devono redigere sempre le relazioni contenenti le informazioni minime richieste, custodendole unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 99, comma 4, e nell’articolo 139, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
Le relazioni sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta.
Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, l’Autorità ha istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inserendo un nuovo campo, la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal 10 dicembre, nella sezione “oggetto dell’appalto” della scheda aggiudicazione.
Al fine di agevolare l’adempimento e di favorire la conservazione di dati omogenei, l’Autorità, con successiva comunicazione, metterà a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori un modello di relazione unica sulle procedure di aggiudicazione contenente tutte le informazioni richieste.