Relazione tecnica nei piani di razionalizzazione societarie
Si avvicinano i tempi per la delibera sulla razionalizzazione delle società partecipate di cui art. 20 Tusp Dlgs 175/2016. L'attenzione deve essere massima, sia da parte dell'ente sia da parte dell'organo di revisione, vista anche la sanzione pecuniaria prevista dallo stesso articolo, che può arrivare fino a 500.000 euro, oltre al possibile, se dimostrato danno erariale.
I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui gli enti locali detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
I caso di intervento sono i seguenti, ma la prassi operativa e le indicazione Corte dei Conti ci hanno fatto comprendere una casistica ancora più ampia circa il necessario intervento con piano di riassetto:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (vincolo di scopo e vincoli di attività);
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.