Relazione sulle entrate CDS, Il Ministero invia contestazioni ai Comuni
L’art. 142 comma 12-quater del Dlgs 285/1992 Codice della Strada dispone che ciascun ente locale trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni per violazione codice della strada di cui art. 208 e art. 142 comma 12 bis CDS, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno.
A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo.
La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell’art. 142 CDS, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
Il menzionato comma 12 ter dispone che gli enti locali destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e ai vincoli di finanza pubblica.
Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
In questi giorni diversi Comuni hanno ricevuto segnalazione da parte del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, dove sono state rilevate criticità dalla suddetta relazione, ad esempio:
- il dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica finanziati con i proventi in questione;
- un prospetto aggiornato degli interventi per le voci della relazione per le quali era stata indicata una percentuale di realizzazione pari a 0:
- spiegazioni in merito ai proventi derivanti dall’accertamento di violazioni dei limiti di velocità, per i quali non era stato indicato alcun intervento di spesa.
Il Ministero ha assegnato termine di 30 giorni per fornire le indicazioni richieste, precisando che in difetto l’Organo di Revisione del Comune sarà invitato a procedere ai sensi dell’art. 142 comma 12 quater del codice della strada stesso.
Nelle contestazioni notificate ai Comuni, il Ministero rileva che “La volontà del legislatore è stata quella di voler dare evidenza sia delle quote assegnate sia delle finalità degli introiti delle sanzioni; pertanto, tutti i proventi incassati vanno indicati nella Relazione, così come il loro utilizzo, a prescindere se “vincolati” o meno o che vengano utilizzati successivamente a valle dell’adozione di ulteriori atti”.
E’ molto importante che la relazione di cui trattasi indichi sempre l’effettiva destinazione dei proventi ex art. 142 comma 12bis CDS.
Tuttavia, occorre anche rilevare che il modello ministeriale base per la dichiarazione dovrebbe essere migliorato e aggiornato alle disposizioni di cui Dlgs 118/2011 e smi.