Relazione di inizio mandato, tempo scaduto
L' art. 4 bis Dlgs 149/2011 dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Considerati la data delle elezioni comunali 2023 e i tempi di formalizzazione dell'inizio del mandato, il provvedimento è appena scaduto per i Comuni che non sono andati al ballottaggio e in scadenza per gli altri Comuni.
La relazione, una volta sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario comunale, deve essere pubblicata sul sito web del Comune nel link Amministrazione trasparente. Non occorre inviare la Relazione di Inizio Mandato alla Corte dei Conti, nè richiedere il parere dell'Organi di revisione (che riceverà comunque la relazione per presa d'atto).