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Relazione di inizio mandato: da pubblicare sul sito dell'ente entro 90 giorni dalle elezioni

Richiamato l'articolo 4-bis Dlgs. 149/2011

"Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti".

Ricordiamo pertanto che la relazione di inizio mandato non segue uno schema approvato dal Ministero ma è redatto dall'ente, tenendo conto di rappresentare quanto indicato dalla norma (situazione indebitamento, finanziaria e patrimoniale).

La relazione va sottoscritta dal sindaco; non è prevista alcuna certificazione da parte dei revisori e va pubblicata sul sito internet dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente; non è richiesta la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti.