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Relazione di fine mandato, linee guida Corte dei Conti

La Corte dei Conti Emilia Romagna ha pubblicato, con delibera n. 16/2024, le linee guida sulla relazione di fine mandato, che, ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011, gli amministratori uscenti di Province e Comuni sono tenuti a presentare per assolvere all’obbligo di accountability sulla gestione finanziaria adottata dagli stessi nel periodo del mandato elettorale in scadenza.

La norma prevede la successione, entro precisi termini, di specifici adempimenti procedurali che coinvolgono anche il Responsabile del servizio finanziario e l’Organo di revisione. Il corretto calcolo dei termini relativi ai suddetti adempimenti è stato oggetto di numerosi interventi da parte della magistratura contabile, pertanto, la Sezione regionale ha ritenuto utile effettuare un riepilogo delle regole in vigore; ciò al fine di meglio orientare gli enti locali negli adempimenti procedurali connessi alla pubblicazione della relazione di fine mandato.

Le Linee Guida, a mezzo anche di tabelle riepilogative, illustrano le tre ipotesi possibili da tenere in considerazione ai fini della correttezza degli adempimenti prescritti e, in particolare, della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato, ossia: proclamazione dei nuovi eletti (i) anteriore o (ii) posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato o (iii) scioglimento anticipato. Le Linee guida si soffermano anche sull’impianto sanzionatorio previsto dalla norma (4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011). In merito viene richiamato il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall’art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. “punitivo” – il quale impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti abbia compromesso la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato. Viene quindi precisato che, nel caso di accertamento della tardiva pubblicazione della relazione, la Sezione trametterà all’ente la pronuncia in cui viene rilevato l’inadempimento e chiederà di riferire delle azioni conseguentemente intraprese.

È, infine, rimarcato che la verifica degli ulteriori presupposti per l’applicazione della sanzione resta in capo all’ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l’accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.