Reiterate proroghe nell’affidamento di servizi: potenziale contrasto con il D.lgs. n. 201/2022
È stato oggetto di censure da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel parere n. AS1914 del 12 giugno 2023, il decreto dirigenziale del Dipartimento a ciò addetto di un Ente Regionale per la proroga di emergenza della durata dei contratti di servizio in essere per il trasporto pubblico locale su strada, “agli stessi patti e condizioni, fino al 30 giugno 2023, con opzione per i successivi trimestri fino al 31 dicembre 2023, nelle more della predisposizione dell’ulteriore proroga che la Regione intende esercitare ai sensi dell’articolo 24, comma 5-bis, del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Tale norma consente di prolungare la durata del contratto di servizio, ex articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di sostenere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale, mitigando gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza da Covid-19”.
A giustificazione di tale proroga è stata appunto addotta l’emergenzialità del provvedimento prevista dall’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per i casi “di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione”, considerando che la data di adozione del medesimo è posteriore al termine della precedente proroga esercitata, concessa per l’estensione dei relativi “contratti di servizio fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza da Covid-19, ovvero fino al 31 marzo 2023”.
L’Autorità ha però osservato come l’Amministrazione regionale sia già più volte ricorsa alla “proroga di emergenza ex articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 … totalizzando un ammontare cumulato ben oltre il limite temporale massimo consentito”, individuato dalla giurisprudenza in un periodo complessivo di due anni.
In tal senso l’AGCM ha ritenuto che la proroga esercitata “non trova … alcun ancoraggio normativo nell’ordinamento vigente che giustifichi la prosecuzione del rapporto contrattuale. Tanto più, risulta illegittima nella motivazione sottostante, costituita dalla palesata intenzione di addivenire a un accordo” coi rappresentanti delle società affidatarie del servizio “in ordine all’adeguamento dei corrispettivi contrattuali all’inflazione”, volto alla “adozione dell’ulteriore proroga ai sensi dell’articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4/2022”, peraltro senza che allo stato sia possibile valutare “se possano in concreto sussistere i requisiti previsti da tale norma per accedere alla relativa deroga, la quale, in ogni caso, verrebbe a inserirsi in un quadro di affidamenti già di per sé illegittimi, per le ragioni sopra richiamate”.
Ulteriormente è stato ribadito come non possa “ritenersi legittimo un differimento, del tutto arbitrario e ingiustificato, dell’adempimento degli obblighi imposti dalla nuova disciplina, frattanto intervenuta, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), in vigore già dal 31 dicembre 2022, semplicemente in ragione dell’impossibilità per l’ente di adoperarsi per tempo al fine di applicare la deroga di cui sopra”, ricordando, in merito, che specificamente per il servizio di TPL trovano applicazione, “oltre alla normativa europea di settore, le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, e all’articolo 17 del medesimo d.lgs. n. 201/2022 (che impongono l’obbligo di relazione sulla modalità di affidamento scelta, di motivazione qualificata in caso di affidamento in house e di adozione e allegazione di un Piano Economico Finanziario).”
Nel caso di specie, pertanto, in ragione della circostanza “che già tutte le proroghe previste dalla normativa vigente erano state esercitate” e “che la Regione aveva avuto tutto il tempo necessario per determinare quanto di competenza, al fine di consentire un affidamento del servizio tramite una modalità conforme alla normativa vigente e necessariamente idonea a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività”, l’Autorità ha concluso che l’Amministrazione “abbia illegittimamente prorogato l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma …, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all’esigenza di adempiere alle attività di competenza al fine di consentire un affidamento degli stessi in conformità alla disciplina vigente”, richiamando sul punto la Corte Costituzionale che ha più volte sottolineato come “non sia consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico” in quanto tali proroghe “dettano “vincoli all’entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici” (sentenza n. 16/2021, che richiama le sentenze n. 2/2014, n. 123/2011 e n. 80/2006).”