Reintegro Fondo di solidarietà per i buoni alimentari
Il DL 34/2020 all’articolo 107 reintegra la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 dell’importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all’emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare.
Come evidenzia la nota dell’Ufficio Studi della Camera, per assicurare risorse immediate ai comuni per le esigenze connesse all’emergenza Covid-19, a fine marzo 2020 sono stati emanati due provvedimenti:
1) DPCM 28 marzo 2020, recante "Determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020", con il quale è stato sancito l’accordo raggiunto l’11 dicembre 2019 in Conferenza Stato-Città, sull’assegnazione delle spettanze ai comuni del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2020. L’emanazione del DPCM ha consentito al Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66% del FSC, ordinariamente previsto entro il mese di maggio, corrispondente ad un importo di circa 4,3 miliardi di euro; Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658, con la quale sono stati assegnati ai Comuni fondi per complessivi 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale, utilizzabili con procedure semplificate, per misure urgenti di solidarietà alimentare. Il riparto dell’assegnazione per "emergenza alimentare" è stato stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 2 dell’ordinanza (80% popolazione; 20% distanza tra redditi pro capite comunali inferiori alla media nazionale e la stessa media; minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell’originaria "zona rossa")121.
All’onere derivante dall’articolo in esame, pari a 400 milioni per il 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265, recante la copertura complessiva del provvedimento.
Si ricorda, infine, che il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla legge medesima, in sostituzione del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.
La dotazione annuale del Fondo è definita per legge (art. 1, comma 448, legge n. 232/2016) ed è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, nell’importo di 2.768,8 milioni. Nella legge di bilancio per il 2020, il Fondo - iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365) – presenta una dotazione pari a 6.546,3 milioni per il 2020, 6.646,3 milioni per il 2021 e 6.746,3 milioni per il 2022.
Relativamente ai criteri di riparto, definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), si distingue tra le diverse componenti del Fondo: a) una componente puramente "ristorativa", costituita dalla quota di risorse necessarie a compensare i comuni del minor gettito ad essi derivante dall’IMU per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016, che viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015; b) una componente "tradizionale", destinata al riequilibrio delle risorse storiche, che viene ripartita tra i comuni in parte sulla base di criteri compensativi della spesa storica, in parte sulla base di criteri di tipo perequativi, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard