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Reimpiego di liquidità eccedente di tesoreria

Molti enti si chiedono se sia possibile investire in titoli di Stato (non certo in operazioni speculative a rischio) eccedenza di liquidità di tesoreria, per conseguire maggiori interessi attivi, migliorando il titolo III delle entrate.

La Corte Conti Veneto, con delibera 116/2021 è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità di procedere ad operazioni di gestione attiva della liquidità. In particolare, il Comune ha chiesto di “conoscere la possibilità di investire temporaneamente, con un orizzonte temporale di breve/medio termine, parte delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria (gestione attiva della liquidità) al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria”.

La Sezione ha ripercorso l’evoluzione del quadro normativo in materia di servizio di tesoreria degli enti locali e, in particolare, dei Comuni, al fine di delineare un chiaro perimetro degli obblighi imposti all’ente locale nella gestione dei propri flussi di cassa (e quindi attraverso il servizio di tesoreria “secondario” disciplinato dagli artt. 208 e segg. del Tuel), che non possono essere ritenuti meri oneri informativi qualificati in relazione ai flussi finanziari dell’ente locale, bensì rispondono - nel quadro costituzionale delineato dagli interventi del legislatore da una parte e del supremo giudice delle leggi dall’altra - alla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica, utile per determinare le proprie politiche di bilancio.

A chiusura della disamina di tutti i profili rilevanti per la necessaria verifica dei presupposti della funzione consultiva, la Sezione regionale di controllo ha ravvisato l’opportunità di confermare la propria funzione di ausiliarietà nei confronti della Comunità territoriale a garanzia del buon andamento amministrativo e della sana gestione economico-finanziaria, ritenendo la possibilità di gestione attiva della propria liquidità da parte del Comune incompatibile con il vigente quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (prorogato fino al 31.12.2025) salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012, come pure specificato dalla circolare MEF n. 11 del 24 marzo 2012.

Del resto - ai sensi dell’art. 209 del Tuel - il servizio di tesoreria è finalizzato anche alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

Infine, la magistratura contabile ha osservato che gli amministratori del bilancio comunale - sia organi politici che organi gestionali - laddove agiscano in buona fede con scelte conformi ai canoni professionali del bonus pater familias, non possono trarre alcuna ragione né di timore né di inibizione al compimento di atti di gestione, purchè siano fondati sulla ragionevole ricognizione del quadro normativo e sull’analitica ricostruzione istruttoria dei profili circostanziali rilevanti per l’esercizio della discrezionalità, coperta in ogni caso dalla riserva d’amministrazione ex art. 97 della Costituzione della Repubblica.

L’eccezione di cui DL 1/2012 art. 35 comma 8 è la seguente:

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che è possibile reinvestire in titoli di Stato (mai in operazioni speculative a rischio) solo la liquidità riveniente da operazioni di indebitamento – non assistite da contributi pubblici di alcun tipo - provvisoriamente non utilizzate.

Tutte le problematiche sulla tesoreria sono affrontate quotidianamente da Delfino & Partners che si pregia di annoverare tra i propri consulenti stabili un tesoriere comunale. Per ricevere una proposta personalizzata scrivere a: info@gruppodelfino.it