Regole PNRR enti locali, variazioni di bilancio sul cronoprogramma
L’art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L’art. 15, comma 4-bis del decreto-legge n. 77, del 2021, prevede che per le risorse del PNRR, trattandosi di entrate vincolate, gli enti locali, soggetti al titolo I del d.lgs. n. 118 del 2011, possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate.
L’art. 175, comma 3, lettera a) del decreto-legislativo n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede inoltre che, dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti.
In caso di ritardo/anticipo nella realizzazione delle opere, è modificata l’imputazione contabile delle entrate e spese accertate e impegnate sulla base del cronoprogramma se non ancora incassate e pagate. L’imputazione contabile è adeguata all’andamento effettivo dei lavori attraverso variazioni di bilancio di natura amministrativa e nell’ambito dell’annuale provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui.
Il MEF raccomanda pertanto la verifica costante del cronoprogramma al fine di procedere alle eventuali reimputazioni necessarie fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali.