Regole memorizzazione dati fatture elettroniche per controlli GdF e Agenzia entrate
Con provvedimento Prot. n. 433608/2022 del 22 novembre 2022 sono aggiornate le regole tecniche per la fatturazione elettronica tra privati tenendo conto del fatto che i file, ai sensi dell'art. 14 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, "sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”.
Nel provvedimento vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 e le previsioni contenute nel relativo parere - n. 454 del 22 dicembre 2021 - del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, viene stabilito che:
-l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;
-con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
-con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, le fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.