← Indietro

Regolamento TARI dimenticato al 30 aprile

Il DL 124/2019 all’art. 57 bis comma 1 lettera b) dispone:

1.   All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

b)  dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Il DL 18/2020 all’art. 107 comma 4 dispone:

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020

Quindi emerge che mentre il DL 124/2019 ha rinviato al 30 aprile 2020 il termine per deliberare sia le tariffe sia i regolamenti della Tari tributo e della Tariffa corrispettiva, il DL 18/2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 solo le tariffe della Tari tributo e della Tariffa corrispettiva.

Non escluso che si tratti di una mera dimenticanza della norma, a cui si può provvedere in fase di conversione in legge del Decreto legge 18/2020. Tuttavia, ad oggi, in attesa di modifiche normative, sono ferme tre scadenze:

30 aprile 2020: termine ultimo per approvare regolamenti Tari tributo e Tariffa corrispettiva;

30 giugno 2020: termine ultimo per deliberare le tariffe della Tari tributo e della Tariffa corrispettiva;

31 dicembre: termine ultimo per approvare il Piano economico finanziario da parte dei Comuni che hanno scelto di adottare per l’anno 2020 la stessa struttura di tariffe e di PEF approvate per l’anno 2019.

Quest’ultima possibilità discende dall’art. 107 comma 5 del DL 18/2020, ovvero:

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

 

Richiamo normativo

Legge 147/2013 art. 1 comma 654 e comma 683

Comma 654

654.  In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Comma 683

683.  Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili