Regolamento incentivi funzioni tecniche da modificare
Il recente quaderno ANCI dedicato alla disciplina degli incentivi funzioni tecniche dopo il Dlgs n. 209/2024 art. 16 comma 1 letta a) n. 1 e n. 2, correttivo Codice contratti pubblici n. 36/2023, mette in luce l’estensione dell’erogazione degli incentivi ai dirigenti, pur nel dubbio derivante dal principio di onnicomprensività della retribuzione.
La prima e più significativa novità del decreto correttivo – rileva ANCI - è quella di aver sostituito, all’art. 45 del Codice, la parola “dipendenti” con la parola “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”) e cancellato l’ultimo periodo del sesto comma, che così recitava: «Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale».
La ratio legis e il conseguente effetto giuridico di tali modifiche è quello di comprendere nell’ambito dei destinatari degli incentivi anche le figure dirigenziali - che sono certamente “personale proprio” dell’Ente - vista l’abrogazione della disposizione che ne disponeva esplicitamente l’esclusione da detto ambito.
In questo contesto, tuttavia, va considerato l’art. 24, c. 3, del D.lgs. n. 165/2001, che recita: «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. L’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti è inoltre affermata e disciplinata anche dall’art. 43 del CCNL 16 luglio 2024, per il quale alle figure dirigenziali possono essere erogati direttamente, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, «solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge».
L’abrogazione del divieto di corrispondere gli incentivi ai dirigenti operata dal decreto correttivo non è in effetti una deroga esplicita al principio di onnicomprensività, deroga che, invece, il legislatore ha disposto con l’art. 8, c. 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, che prevede la possibilità di erogare gli incentivi anche al personale con qualifica dirigenziale per i progetti correlati al PNRR, per gli anni dal 2023 al 20262. Al riguardo il Ministero dei Trasporti (risposta quesito del 19 giugno 2023 n.2059) aveva così precisato: “Si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 8, c. 5, D.L. 13/2023, convertito con la L. 41/2023, è disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (D.lgs. n. 36/2023) è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Pertanto, dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art. 8, co. 5, D.L. 13/2023 e all’art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 risulta che l’art. 8 del D.L. n. 13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016”. Tuttavia, si osserva che la citata deroga era riferita ad un divieto esplicito previsto dal succitato ultimo periodo del sesto comma dell’art. 45, ora, appunto, abrogato dal correttivo e che appare come la più sostanziale modifica alla previgente disciplina.
PERTANTO, VIENE INTRODOTTA UNA DEROGA IMPLICITA E SPECIALE AL PREDETTO PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CHE CONSENTE DI ESTENDERE AGLI STESSI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE.
Occorre infine considerare che l’incentivo, alla luce del comma 4 dell’art. 45 de quo, è erogato previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del «responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP», per cui, per evitare conflitto di interessi, la sua eventuale erogazione a figura dirigenziale interessata dalle attività incentivate presuppone che l’attestazione sia rilasciata da un diverso dirigente, appositamente individuato dall’Ente, individuazione che, nelle amministrazioni di minori dimensioni della struttura amministrativa, potrebbe comportare talune difficoltà organizzative.
Ma allora, a questo punto è opportuno adeguare il regolamento degli incentivi, come ricordano le Sezioni regionali Corte dei Conti (tra i tanti Corte Conti Piemonte, delibera n. 145/2024). La modifica riguarda sia il recepimento della recente disposizione di cui Dlgs 209/2024 art. 16 comma 1 letta a) n. 1 e n. 2 che interessa i dirigenti, sia il generale recepimento secondo l'art. 45 Dlgs 36/2023.