Regolamento CUP e affissioni non commerciali dirette
Il TAR per la Basilicata con la sentenza n. 606 del 13/09/2022 ha stabilito che è Illegittimo il Regolamento CUP che non consente ai privati le affissioni non commerciali “dirette”.
Infatti, l’art. 1, comma 836, legge 27 dicembre 2019, n. 160, obbliga i comuni a garantire “in ogni caso” l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Nel caso di specie, secondo il TAR, da tale Regolamento comunale “emergono i limiti costituiti, per un verso, dall’impossibilità per i privati di disporre di spazi di affissione diretta nell’ambito degli impianti di proprietà comunale (…) e, per altro verso, dall’amplissima discrezionalità attribuita alla Giunta comunale, nell’an e nel quando, in ordine alla “concessione” di “collocare” impianti pubblicitari destinati ad affissioni dirette.
Per questo motivo, il TAR ha accolto il ricorso del contribuente e annullato parzialmente il regolamento.