← Indietro

Regolamenti sulle entrate, termini differenziati

Gli enti locali che hanno già approvato il bilancio di previsione e quelli che non l’hanno ancora approvato possono modificare i regolamenti sulle entrate entro il 31 maggio 2020, termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2020-2021-2022. Entro tale data si può intervenire sul regolamento Generale delle Entrate e sui regolamenti Imposta di Pubblicità (o Canone); Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (o Canone); Imposta di Soggiorno; Imposta di Scopo; Addizionale comunale Irpef. Sempre entro il 31 maggio 2020 possono essere modificati i regolamenti sui servizi a domanda individuali e relativi prezzi e tariffe.

Il termine ultimo per la modifica del regolamento sulla TARI – tassa rifiuti, è invece fermo, ad oggi, al prossimo 30 aprile, per espressa previsione normativa dell’art. 57 bis DL 124/2019, che ha introdotto il comma 683 bis all’art. 1 Legge 147/2013.

La scadenza per approvare le tariffe della TARI tributo e della TARI corrispettivo è invece stata posticipata al 31 maggio 2020 dall’art. 107 comma 4 DL 18/2020.

Per quanto riguarda la nuova IMU, la scadenza sia per le aliquote sia per il regolamento è fissata eccezionalmente quest’anno al 30 giugno 2020 dall’art. 1 comma 779 Legge 160/2019 – legge di bilancio per l’anno 2020.

La norma che consente di modificare i regolamenti sulle entrate, sui tributi – fatto salvo le eccezioni di cui sopra – sui canoni patrimoniali entro il 31 maggio 2020, a prescindere dall'aver approvato o meno il bilancio di previsione 2020-2021-2022, è l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 – legge finanziaria per l’anno 2001, tuttora vigente.

 

Richiami normativi:

Legge 388/2000 art. 53 comma 16

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

 

DL 124/2019 art. 57-bis.  Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico

1.   All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 652, terzo periodo, le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b)  dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

 

Legge 160/2019 art. 1 comma 779 - IMU

779.  Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

 

DL 18/2020 art. 107 comma 4

4.  Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020