Registro: paga la Provincia il trasferimento dell'immobile in prelazione allo Stato
La cessione di un immobile da parte di una Provincia allo Stato (esercitante il diritto di prelazione) è esente da bollo ex art. 10 del D.Lgs. 23/2011, nonché da imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 347 del 31.10.1990 e ai sensi dell'articolo 10 del medesimo D.Lgs. 347/1990, ma deve scontare l'imposta di registro dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al DPR 26.04.1986 n. 131, a carico della Provincia (cedente) ai sensi del comma 7 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, quale prevede che «Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente (...) sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle Amministrazioni dello Stato."
Ciò anche nel caso in cui la Provincia abbia rappresentato, in sede di stipula che le spese per il trasferimento dell'immobile (comprese quelle di registrazione) oltre alle spese per il contratto di vendita e gli accessori, siano a carico dello Stato, parte acquirente, ai sensi dell'articolo 1475 del C.C.
Lo chiarisce la Risposta n. 111/2021 dell'Agenzia delle entrate.