← Indietro

Registri e dichiarazione IVA precompilati: soggetti in split esclusi, almeno per il 2021 e 2022

Con provvedimento del 8 luglio 2021 Prot. n. 183994/2021, l'Agenzia delle entrate da attuazione all'art. 4 comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il quale prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei registri, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Nel caso di convalida, anche tramite intermediari autorizzati, delle bozze viene meno l’obbligo di tenuta dei registri vendite ed acquisti. Il Provvedimento stabilisce le modalità di alimentazione delle bozze, che riguarderà i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni trimestrali.

Dalla predisposizione delle bozze sono escluse diverse categorie, per le quali risulta, evidentemente, difficile predisporre bozze attendibili senza bisogno di radicali trasformazioni. Si tratta dei i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA. Sono esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti. Tra questi le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle attività rilevanti IVA, e le società controllate,.

Sono escluse, infine, ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Sono altresì esclusi coloro che erogano prestazioni sanitarie. I soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA “per cassa” sono esclusi dalla platea sperimentale solo per l’anno 2021.