Regime IVA prestazioni rese da Imprese sociali
Le Imprese sociali non possono qualificarsi, ai fini fiscali IVA, come Enti non commerciali del Terzo settore. Restano quindi valide le definizioni del DPR 633/1972 ed i presupposti soggettivi di cui all'art. 10 del medesimo Decreto che non consentono alle Imprese sociali, che non possono acquisire la qualifica di ONLUS, di beneficiare del regime di esenzione, salvo i casi di applicabilità "oggettiva".
Con riferimento quindi al caso di un costituendo RTI di cooperative per l'erogazione di servizi di natura educativa e socio assistenziale, che ha manifestato l'intenzione di costituire una società (srl) di scopo che si propone di acquisire la qualifica di "impresa sociale" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, l'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 388/2021, chiarisce che:
-per le prestazioni di cui ai n.21) dell'art. 10 (prestazioni proprie di asili, case di riposo ecc...) l'esenzione ha natura oggettiva e quindi resta applicabile anche alle Imprese sociali, nel caso di specie nei limiti delle prestazioni svolte in modalità semiresidenziale ed in regime di semiconvitto, il cui relativo corrispettivo dovrà essere specificamente evidenziato nel contratto e separato rispetto a quello relativo alle attività svolte;
-per le prestazioni di cui al n. 20) (prestazioni educative e didattiche), l'esenzione è subordinata alla natura didattica delle prestazioni ed al "riconoscimento" degli istituti che le erogano. Nel caso di specie, l'esenzione resta applicabile anche nel caso in cui il RTI si trasformi in Impresa sociale, posto che nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare. Il finanziamento del progetto da parte dell'Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA. L'esenzione resta comunque è limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente;
- per quanto riguarda le prestazioni di cui al n. 27-ter (prestazioni socio assistenziali), invece, l'esenzione non può più trovare applicazione, dal momento che l'Impresa sociale (nella forma di società a responsabilità limitata) non soddisfa i requisiti soggettivi ivi previsti.
Al riguardo, infatti, l'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che «Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative». Inoltre, con riferimento al momento in cui la modifica della parola "ONLUS" contenuta nell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, in «enti del Terzo settore di natura non commerciale» troverà applicazione, e dunque a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, l'art. 79 del CTS prevede, al comma 1, che le disposizioni fiscali di favore si applichino agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali.
Pertanto, poiché l'impresa sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, per espressa previsione normativa non può acquisire la qualifica di ONLUS in forza del citato art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997 e né può rientrare nell'ambito degli "enti del Terzo settore di natura non commerciale" in base al comma 1 dell'art. 79 del CTS, le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese dalla stessa impresa sociale in favore di soggetti con disabilità non rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 10, n. 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.