← Indietro

Recupero somme fondo produttività

La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 215/2023, ha affrontato quesito volto a chiarire se “al fine del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel “Fondo per le risorse decentrate”, sia ancora oggi ritenuto corretto usufruire dell’importo derivante dalla rinuncia alla capacità assunzionale, come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della Legge n. 208/2015 […], posto che la normativa di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali ha subito una sostanziale modifica con l’art. 33 co.2 D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019”. Nell’ipotesi affermativa, il Comune istante chiede, altresì, se “la rinuncia sopra evidenziata debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate”.

Secondo la Sezione, il recupero delle somme indebitamente confluite nel “fondo per le risorse decentrate” debba avvenire nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, permettendo di considerare la rinuncia alle capacità assunzionali ex art. 1, commi 226 e 228, della l. n. 208/2015 non come stabile, bensì limitata agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate, tenuto conto, altresì, della possibilità di avvalersi del cd. “differimento”.