Recupero evasione ai fini PEF TARI, contano le riscossioni non gli accertamenti
Il sistema MTR-2 per la determinazione delle tariffe sui rifiuti prevede che dal totale dei costi efficienti siano detratte alcune poste utilizzate dal Comune a copertura del costo e a vantaggio dell’utenza. Arera nella Determina n. 2/2021, all’art. 1 comma 4 , stabilisce che dal totale dei costi del Piano economico finanziario devono essere sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente
Come rileva l’IFEL nel manuale esplicativo MTR-2, per quanto attiene la formulazione letterale della voce “entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione”, ARERA prevede che nello scomputo di questa voce dagli altri costi del PEF debbano essere considerate «le entrate effettivamente conseguite», inducendo quindi a ritenere che ciò che rileva sono le riscossioni e non la presenza di atti di accertamento tributari, anche se definitivi. Per quanto riguarda le annualità accertate e riscosse, occorre ricordare che la voce da recupero evasione dovrà essere coordinata e allineata con i criteri di calcolo del FCDE.
Relativamente alla rappresentazione in bilancio delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione è opportuno rammentare che:
-esse comprendono gli accertamenti per il recupero della base imponibile del tributo o della tariffa corrispettiva e le sanzioni sul recupero degli importi non versati;
-in ossequio al principio contabile 4/2 allegato al d. lgs. 118/2011, le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati contabilmente per cassa;
-la previsione contenuta nell’art. 1.7 della Determina ARERA n. 2/2020, pare considerare, almeno a regime, le entrate da riscossione realizzate anche nei previgenti prelievi (TIA 1, TIA 2 e Tares), e con riferimento alla tariffa corrispettiva, le entrate da riscossione realizzate in vigenza della TARI tributo.
In proposito, è opportuno evidenziare che quale che sia la natura del credito da recupero evasione riscosso, ciò che rileva è che esso debba essere rilevato come un “extra gettito”, ovvero un’entrata eccedente a quella necessaria alla copertura integrale dei costi del servizio; si tratta, evidentemente, di un’indicazione necessaria ad evitare eccessi di copertura dei costi del prelievo.
In merito alla copertura dei costi occorrerà quindi individuare:
a)il totale entrate da tariffe previste;
b)il riscosso ordinario;
c)il riscosso da ruoli coattivi relativi a entrate già accertate (es. omessi versamenti);
d)il riscosso nell’anno da recupero evasione (es. infedele od omessa dichiarazione, sanzioni, interessi);
e)la quota crediti coperta da accantonamenti nel PEF;
f)il saldo riscosso (f= b+c+d+e-a).
Si dovrà poi verificare se la quota d) relativa ai proventi dalla lotta all’evasione corrisponda a un saldo positivo (la lettera f)), prima di applicare tale quota alla riduzione del PEF.