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Recuperabile l'IVA contestata su note di credito emesse oltre i termini

Nella Risposta n. 858/2021, l'Agenzia delle entrate, in base al principio di neutralità dell'imposta, non ravvisa "impedimenti all'applicazione dell'articolo 60 ultimo comma del decreto IVA" (che prevede la facoltà di rivalersi sul committente della maggiore IVA versata a seguito di adesione ad avvisi di accertamento) "anche all'ipotesi in cui in capo al cedente sia stata accertata una indebita detrazione dell'IVA relativa ad una nota di variazione emessa tardivamente, in violazione del disposto di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Anche in tale ipotesi" spiega l'Agenzia "si configura in capo al cedente un recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione (questa volta non dell'IVA di rivalsa non/erroneamente fatturata, ma dell'IVA a credito erroneamente restituita mediante una nota di variazione) cui consegue il diritto del cedente di rivalersi in capo al cessionario che, a sua volta, potrà esercitare la detrazione dell'imposta restituita al cedente «alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

Tuttavia, questo principio generale va, nel caso specifico, valutato con riferimento all'effettiva spettanza del diritto alla detrazione in capo al cessionario / committente sull'operazione originaria. Infatti la detraibilità dell'imposta recata dalle fatture che documentano l'operazione originaria è dubbia, in ragione della pendenza di un contenzioso tributario.

Ne consegue che l'IVA riversata al fornitore - nelle more dell'esito finale del contenzioso - non potrebbe comunque essere detratta in base "alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione" come stabilisce il citato articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, essendo il diritto stesso a detrarre ancora da definire.