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Reclutamento di personale con elenchi di idonei

L'articolo 3-bis del DL 80/2021, convertito in Legge 113/2021, introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basato su elenchi di idonei, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo interpello ed (eventuale) prova selettiva ai fini dell'assunzione, ferma restando la priorità da accordare allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già svolti.

Ai sensi del comma 1, gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva "assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato".

Al riguardo la formulazione pare non tenere conto che l'accesso ai ruoli è riservato a coloro che sono assunti a tempo indeterminato. La norma parrebbe pertanto doversi intendere nel senso che l'elenco di idonei è diretto all'immissione nei ruoli dell'amministrazione del personale assunto a tempo indeterminato o, in alternativa, alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

La selezione, che può essere effettuata anche qualora non si registri uno specifico fabbisogno di personale, mira all'identificazione di un bacino di idonei per vari profili professionali e categorie, inclusa la dirigenza.

Si demanda ad appositi accordi la definizione dei rapporti tra gli enti locali e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei (comma 2).

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle richiamate selezioni, si stabilisce che possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati (comma 6).

La disposizione, nell'attuale formulazione, parrebbe consentire agli enti locali che non intendono procedere ai richiamati adempimenti tramite il coordinamento dei rispettivi uffici, di affidarsi a società esterne o, in alternativa, di esternalizzare detti adempimenti.

Quanto al regime di pubblicità, ai sensi del comma 9, "le procedure selettive bandite" sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

La disposizione reca un impianto solo per taluni aspetti sovrapponibile a quello recato all'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi: i) esperti e professionisti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità e per specifiche esigenze alle quali le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio; ii) nonché personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Nel caso in esame si tratta infatti di elenchi di idonei non solo per l'attivazione di contratti a tempo determinato per specifiche esigenze alle quali le amministrazioni non sono in grado di far fronte, ma si estende all'assunzione di personale a tempo dirigenziale, incluso quello con qualifica dirigenziale, per il quale l'ordinamento prescrive una selezione più rigorosa.

Il combinato disposto dei commi 2, 6 e 9 conferisce ampia discrezionalità agli enti locali interessati in ordine alla modalità di svolgimento delle selezioni, inclusa la verifica delle competenze che devono essere possedute dai candidati.

Parrebbe pertanto che dette selezioni non possano essere assimilate a procedure concorsuali.

Tale circostanza andrebbe valutata alla luce dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione, ai sensi del quale "[a]gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Con riferimento alla richiamata norma costituzionale, si segnala che la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, gli enti locali, ferma restando la priorità da accordare all'eventuale presenza di proprie graduatorie in corso di validità, procedono ad attingere ai richiamati elenchi di idonei. Gli enti, nello specifico, ai fini dell'assunzione, attivano un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 e comma 4, secondo periodo).

Nel momento in cui l'ente locale intenda avvalersi delle richiamate selezioni uniche, si possono dunque verificare due possibilità:

- che non vi sia alcun soggetto interessato all'assunzione, nel qual caso l'ente non può evidentemente procedere alle assunzioni nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo in esame;

- che vi sia più di un candidato interessato all'assunzione. In tal caso, il comma 4, primo periodo, dispone che l'ente procede a valutare le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) e stila una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Al comma 4, periodo terzo, si stabilisce che detta verifica consiste "in una prova selettiva scritta o orale". Tale previsione non è formulata in termini di facoltà, bensì parrebbe idonea a precludere agli enti locali l'eventuale scelta di effettuare entrambe le prove, secondo quanto invece previsto dalla disciplina dettata per i concorsi per il restante personale della pubblica amministrazione assunto a tempo indeterminato, non appartenente alla qualifica dirigenziale (per quello dirigenziale peraltro le prove sono ancor più rigorose);

- che vi sia un solo candidato. La norma non detta una disciplina esplicita per tale fattispecie e ciò potrebbe determinare, in sede interpretativa, il dubbio se, non essendoci altri candidati, l'ente possa comunque procedere ad assumere l'unico candidato, senza alcuna ulteriore verifica del possesso delle competenze richieste.

Ai sensi del comma 5, gli elenchi di idonei sono soggetti ad aggiornamento continuo, con cadenza almeno annuale, affinché il numero di idonei a disposizione degli enti aderenti rimanga, nel tempo, adeguato alle esigenze assunzionali degli stessi. L'iscrizione negli elenchi degli idonei rimane ferma "sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato" e comunque per un massimo di tre anni. L'iscrizione non viene dunque meno nel caso in cui il candidato declini la propria disponibilità all'assunzione in riscontro ad uno o più interpelli attivati dagli enti locali.

Il riferimento al tempo indeterminato parrebbe presupporre che gli idonei che nel frattempo hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con uno degli enti locali aderenti all'accordo per l'istituzione degli elenchi degli idonei continuino a rimanere iscritti in tali elenchi.

Al riguardo, viene assicurata particolare tutela nei confronti degli idonei iscritti ai predetti elenchi rispetto al loro interesse ad essere assunti, in un secondo momento, a tempo indeterminato, che parrebbe prevalente rispetto all'interesse dell'ente locale con cui i medesimi idonei hanno in corso rapporti di lavoro a tempo determinato al mantenimento di un rapporto stabile, nei limiti della durata contrattuale.

Al comma 7 si precisa che gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare gli elenchi di idonei al fine di assumere personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato) per la copertura dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

In tema di mobilità si veda l'articolo 3, comma 7-bis - introdotto nel corso dell'esame in prima lettura - che novella l'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001 nel senso di riservare agli enti locali interessati da procedure di mobilità in uscita una disciplina ad hoc e più restrittiva rispetto a quella prevista in via ordinaria, che limita i casi in cui è prevista la richiesta da parte dell'amministrazione cedente del nulla osta.

Al comma 8 si stabilisce che, per le finalità dei cui al comma 7 (cioè la copertura dei posti resi vacanti a seguito della mobilità presso altre amministrazioni), gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), consistenti nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Rimane ferma in ogni caso la priorità che l'ente locale è tenuto ad accordare all'utilizzo delle proprie graduatorie (vigenti).

Tenuto conto che il comma 3 dell'articolo in esame delinea la procedura per attingere agli elenchi di idonei, prevedendo un previo interpello mirato alla verifica della disponibilità dei medesimi idonei all'assunzione, ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente, verosimilmente la deroga in commento è diretta a consentire all'ente locale di attivare tale procedura senza dover modificare i richiamati documenti programmatori qualora questi ultimi fossero stati approvati prima del verificarsi della mobilità in uscita di un contingente di personale, limitatamente a tale contingente.

DL 80/2021 - Art. 3-bis. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali

  1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
  2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
  3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
  4. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’ articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all’assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all’assunzione. In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
  5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l’assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.
  6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.
  7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
  8. Ferma restando la priorità nell’utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.